Aggiornamento per gli aderenti all’iniziativa promossa nel 2021
Nel corso del 2025 e all’inizio del 2026 il TAR Lazio (Sezione Terza) ha depositato le sentenze relative ai cinque ricorsi collettivi presentati nel 2021 contro gli esiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2021/2022 (banditi con D.M. n. 730 del 25 giugno 2021). Informiamo tutti gli aderenti, senza indicarne i nominativi, sull’esito di ciascun procedimento (questa comunicazione è in progressivo aggiornamento, a far data dal maggio 2025).
Le motivazioni principali dei Giudici
Pur con sfumature diverse tra le singole pronunce, i Collegi giudicanti hanno respinto in modo sostanzialmente uniforme le censure proposte, richiamando un orientamento ormai consolidato della Sezione Terza del TAR Lazio su questa tipologia di contenzioso. I punti chiave:
1. Errori nella formulazione di singoli quesiti. In diversi test era stato riscontrato un quesito formulato in modo erroneo (per il quale il Ministero aveva attribuito a tutti i candidati il punteggio corrispondente alla risposta corretta, indipendentemente dalla risposta fornita). Il Tribunale ha ritenuto che questo intervento correttivo fosse sufficiente e proporzionato, escludendo che un singolo errore, già sanato, potesse comportare l’annullamento dell’intera prova. Le censure relative ad altri quesiti (ambiguità, formulazione scientifica scorretta) sono state respinte anche alla luce di verificazioni tecniche già acquisite in altri giudizi (es. dall’Istituto Superiore di Sanità).
2. Composizione e lavori della Commissione ministeriale. I Giudici hanno ritenuto documentalmente provato che i quesiti siano stati elaborati da una commissione di esperti regolarmente nominata (D.M. n. 570/2021), con il supporto meramente esecutivo del CINECA, respingendo le censure sul presunto difetto di istruttoria nella nomina degli esperti.
3. Anonimato della prova. Le doglianze relative alla presunta violazione dell’anonimato (identificazione dei candidati sorteggiati per la firma dei verbali, tracciabilità dei plichi tramite codici alfanumerici) sono state giudicate infondate in assenza di prove concrete di manipolazioni. I Giudici hanno sottolineato che, trattandosi di test a risposta multipla corretti in modo automatizzato tramite lettore ottico, il principio di anonimato non richiede le stesse garanzie previste per gli elaborati scritti discrezionalmente valutabili.
4. Determinazione del numero di posti disponibili (fabbisogno formativo). Su questo punto il TAR ha ribadito che la programmazione dei posti rientra nella discrezionalità tecnica e amministrativa esclusiva del Ministero, non sindacabile dal giudice se non nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza — condizioni che, secondo i Collegi, non ricorrevano nei casi esaminati. È stato inoltre richiamato il principio, espresso anche dalla Corte EDU (sentenza Tarantino e altri c. Italia, 2013), secondo cui il diritto allo studio non implica un’ammissione indiscriminata, dovendo essere bilanciato con la capacità formativa effettiva degli Atenei.
5. Mancata conferma di interesse in graduatoria. Nel procedimento R.G. 13760/2021, gran parte dei ricorrenti sono risultati decaduti dalla graduatoria per non aver confermato telematicamente, nei termini previsti, il proprio interesse a permanervi in occasione degli scorrimenti successivi. Il TAR ha confermato la legittimità di questo meccanismo, ritenendolo un adempimento proporzionato e di semplice esecuzione, la cui omissione comporta la decadenza indipendentemente dalla motivazione addotta.
6. Disparità di trattamento tra candidati UE/extra-UE. Anche la censura relativa alla differente soglia minima di punteggio prevista per i candidati non UE residenti all’estero è stata respinta, ritenendo giustificata la differenza in ragione dell’esistenza di un contingente di posti riservato e separato.
7. Prova di resistenza. In più occasioni (in particolare nel ricorso R.G. 13189/2021) il Tribunale ha rilevato che, anche attribuendo ai ricorrenti il punteggio pieno sui quesiti contestati, gli stessi non avrebbero comunque raggiunto la soglia minima per l’inserimento utile in graduatoria: le relative censure sono state quindi dichiarate inammissibili per carenza di interesse, ancor prima che infondate nel merito.
Le spese di lite sono state compensate nella maggior parte dei procedimenti; solo nel ricorso R.G. 13189/2021 è stata disposta una condanna alle spese a carico dei ricorrenti. L’orientamento della Sezione Terza del TAR Lazio su questa materia appare ormai stabilizzato, richiamando costantemente i medesimi precedenti in tema di discrezionalità ministeriale sulla programmazione dei posti e sulla formulazione dei quesiti, cosicché non sussistono ragionevoli presupposti per l’appello, che comporterebbe anzi notevoli rischi per le spese di soccombenza. Si evidenzia inoltre un’ampia sopravvenuta carenza di interesse da parte dei partecipanti all’iniziativa, dato il lungo tempo trascorso per la definizione dei procedimenti da parte della giustizia amministrativa.