L’Arbitro per le Controversie Finanziarie – istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e attivo dal 9 gennaio 2017 – è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori ed intermediari, insorte nell’ambito della prestazione dei servizi d’investimento.
Gli investitori possono presentare ricorso all’ACF qualora ritengano che siano stati violati dall’intermediario gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) e dai relativi provvedimenti attuativi e che ciò abbia, ovviamente, procurato loro un danno.
L’ACF appartiene alla famiglia dei cd. ADR (Alternative Dispute Resolution) a cui è affidato il compito di assicurare rapida ed agevole soluzione alle controversie tra consumatori e professionisti, in modo tendenzialmente gratuito e al di fuori delle aule di tribunale.
L’ACF si propone, dunque, quale strumento efficace e di rapida soluzione delle controversie in materia di investimenti finanziari.
Il procedimento dinanzi all’ACF si caratterizza per la maggiore celerità rispetto ad un ordinario giudizio civile; non sono dovute spese per notifiche, contributi di giustizia o bolli.
L’ACF può valutare se, nel caso concreto, l’Istituto bancario o altro intermediario tramite il quale sono stati acquistati i titoli ha rispettato gli obblighi imposti dalla legge; se, in particolare, ha fornito tutte le informazioni circa le caratteristiche dei titoli e gli avvertimenti circa la loro eventuale inadeguatezza in relazione al profilo di competenza, di esperienza e di rischio del singolo investitore.
Si tratta, come è evidente, di una valutazione che non può avere una portata generale ma che deve essere compiuta caso per caso, previa attenta analisi della specifica situazione di ciascun investitore.
In caso di accoglimento del ricorso, l’ACF può condannare l’Istituto bancario o l’altro intermediario tramite il quale sono stati acquistati i titoli al risarcimento integrale del danno subito.
In caso di esito negativo, non si applica il principio di soccombenza e pertanto il ricorrente – investitore non può essere condannato al pagamento delle spese legali della parte avversaria. Inoltre, qualora non fosse soddisfatto della decisione dell’ACF, il ricorrente potrà – in ogni caso – valutare di far valere la propria istanza dinanzi al giudice civile.
Dati statistici: il 65% dei ricorsi sono stati accolti (ACF – Relazione sull’attività svolta – Anno 2020).
L’Associazione Nazionale Consumatori – Difesa Risparmiatori consente agli investitori di usufruire di una prima consulenza gratuita e di avvalersi per il ricorso all’ACF di un’assistenza legale qualificata, senza anticipo di alcuna somma, ma con riconoscimento, solo ed esclusivamente, con una quota sul risultato effettivamente ottenuto. Nulla sarà dovuto qualora nessun risarcimento sia concretamente conseguito all’esito del ricorso.
Gli interessati ad un eventuale ricorso all’ACF possono contattare l’Associazione Nazionale Consumatori – Difesa Risparmiatori, compilando il modulo sottostante, per una prima analisi gratuita e senza impegno del proprio caso.